La terapia strategica. Intervista a Luigi Cancrini.
PSICOBIETTIVO.
La terapia strategica. Intervista a Luigi Cancrini.
PSICOBIETTIVO.
La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2019 – EDITORIALE–  pag. II- XVII

Il diritto alla psicoterapia.

di Francesco Colacicco*


L’11 marzo del 1989 è entrata in vigore la Legge 18 febbraio 1989 N. 56, definendo e regolamentando la professione dello Psicologo, fino a quel momento sprovvista di uno specifico riconoscimento legale.
L’articolo 1 definisce la professione dello Psicologo:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
L’articolo 2 stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo: essere laureato in Psicologia, aver svolto un tirocinio professionale, aver superato l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
L’articolo 3 afferma che l’attività di psicoterapia può essere svolta solo dagli Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tale fine riconosciuti.
Gli articoli dal 4 al 28 riguardano l’istituzione e il funzionamento dell’Albo professionale e dell’Ordine degli Psicologi, che è l’organizzazione predisposta a mantenere l’Albo professionale

.

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Note

*Dott. Francesco Colacicco, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale, nonché direttore scientifico di questa rivista

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